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PENALE/ Sentenza Cassazione su non punibilità per l'omesso versamento ritenute.

PENALE/ Sentenza Cassazione su non punibilità per l'omesso versamento ritenute.
PENALE/ Omesso versamento iva, ritenute e indebita compensazione : la non punibilità esclude la tenuità del fatto.

La Corte di Cassazione III sezione penale, con sentenza n. 18680 depositata il 5 maggio 2016,  ha stabilito che l’introduzione della nuova causa di non punibilità prevista per i reati di omesso versamento iva esclude la possibilità di applicare, per gli stessi delitti, l’istituto della particolare tenuità del fatto.

I giudici di legittimità  hanno affrontato il tema dell’applicazione dell’art. 13 Dlgs 74/2000 introdotto dal Dlgs 158/2015, secondo cui non sono punibili i reati omissivi iva se il contribuente versa, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario.

Il caso era il seguente : un contribuente veniva condannato dalla Corte di Appello alla pena di 4 mesi di reclusione per omesso versamento di ritenute per quasi 160 mila euro.
L’imputato ricorreva in Cassazione asserendo di non essersi potuto avvalere della norma che prevede la non punibilità del reato per avvenuto pagamento in quanto al momento del processo la relativa norma non era ancora entrata in vigore.

La Corte Suprema non solo ha deciso che la causa di non punibilità si applica solo per il futuro e che nel caso specifico il contribuente non aveva né pagato né chiesto rateizzazione, ed inoltre che il superamento della nuova soglia ( prevista in 150mila euro per le ritenute omesse) di quasi 10 mila euro, non rappresenta un fatto lieve per il quale si potesse chiedere la non punibilità.

Per evitare il penale, sopra la soglia prevista per legge  è inevitabile pagare o rateizzare prima del processo.


A cura della redazione del sito www.modernlaw.it ( studio legale associato Castellaneta, D’Argento Milano) .