STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ ridurre l'assegno di mantenimento non sempre è reato.

PENALE/ ridurre l'assegno di mantenimento non sempre è reato.
Penale / l’autoriduzione dell’assegno non costituisce reato se al minore sono garantiti i mezzi di sussistenza.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore separato nei confronti della prole sono previste due differenti ipotesi delittuose: l’art. 570  c.p.,  il quale punisce la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza (tra i quali rientrano non solo vitto e alloggio ma anche vestiario, libri scolastici, telefono e trasporti) e l’art. 3 della legge 54/2006, il quale sanziona il mancato mantenimento.

Affinchè si configuri la prima ipotesi di reato sarà  necessario verificare l’eventuale "stato di bisogno” della prole che, secondo la recente giurisprudenza di merito, sarebbe insito nella minore età del figlio.

Di recente, infatti,  la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 972 del 5 marzo 2015, ha chiarito che : "La minore età fa presumere lo stato di bisogno, obbligando ciascun genitore a contribuire al mantenimento della prole, cui andranno assicurati i mezzi di sussistenza". Il reato previsto dall’art. 570, comma 2 del Codice penale, quindi, si configura anche se il genitore ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, al cui mantenimento provveda, in via sussidiaria, l’altro genitore.

Nella seconda ipotesi delittuosa, invece, sarà sufficiente accertare solo la volontaria sottrazione all’obbligo di corrispondere l’assegno, nella misura e secondo le modalità stabilite dal giudice.

Di conseguenza,  ai fini della responsabilità penale di cui all’art.570  c.p. si potrà distinguere tra inadempimento totale e parziale: il primo sussisterà nel caso in cui il genitore non avrà corrisposto alcunché, per cui il reato scatterà a prescindere dalla prova dello stato di bisogno del minore; mentre il secondo imporrà al giudice di verificare se la cifra versata, seppur inferiore a quella stabilita, sia comunque sufficiente a garantire al figlio i mezzi di sussistenza.

Al contrario, perché si configuri la responsabilità penale di cui all’art. 3 legge n. 54/2006 sarà sufficiente anche il semplice inadempimento parziale.

In entrambi i casi, però, qualora il genitore dimostri al giudice di non disporre di risorse sufficienti ad assolvere i propri obblighi, non potrà incorrere in alcuna responsabilità penale.

A cura della redazione del sito www.modernlaw.it ( studio legale Castellaneta, D’argento in MILANO)