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PENALE/ Regole di udienza per il testimone.

PENALE/ Regole di udienza per il testimone.
PENALE  /  Il testimone non può ascoltare la deposizione di un altro teste. Conseguenze.

L’art.  149 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che " L’esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o con i consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri  o vedere o udire ciò che si fa nell’aula di udienza”.

Questa norma è stata creata al fine di garantire la libertà del testimone  e fare in modo che la sua deposizione sia preservata sia da condizionamenti  esterni sia da richiesta di aggiustamenti last minute.

Tuttavia è una regola priva di una vera e propria sanzione in caso di inosservanza.

La regola si estende a tutti i testimoni indipendentemente da chi li abbia citati : e comprende sia i testi che i consulenti, sia  i difensori  che il PM .

A rigore il testimone non dovrebbe poter incontrare nessuno (neanche  gli altri testi da esaminare)  e non vedere o udire quello che si fa nell’aula di udienza durante il processo.

E regola molto inosservata e dalla cui inosservanza non discendono, come detto sopra, sanzioni processuali  concrete.

Infatti : i testi sistematicamente parlano tra di loro sin dall’arrivo a Palazzo di Giustizia, si confrontano e concordano  versioni, spesso sono in aula ed ascoltano le deposizioni degli altri testi, e altrettanto spesso origliano ( sostando sull’uscio dell’aula di udienza) ed ascoltano quello che succede a chi li ha preceduti.

Anche se vengono fatti accomodare in "sala testi”  parlano tra di loro ( non visti)  ed hanno possibilità di concordare le  versioni o comunque di scambiarsi opinioni sicchè il prodotto dichiarativo finale risulta alterato.

La inosservanza di quanto prescritto dall’art. 149 disp. Att. non comporta nullità o inutilizzabilità della prova.
Infatti  secondo Cassazione penale sez.  I n. 9628 del 3.07.1998 : "la  circostanza che il teste abbia assistito all’esame dell’imputato  e del consulente tecnico del P.M.  costituisce, siccome violazione dell’art. 149 c.p.p. mera irregolarità ma non produce l’inutilizzabilità della prova”.

Anche Cassazione sez. I penale n. 7399 del 5.05.1992 è sulla stessa linea e sancisce che la norma citata  costituisce una norma regolamentare  cui non è collegata alcuna sanzione sul piano processuale.

E’ prassi, comunque, che il tribunale, se viene eccepitala presenza in aula di un testimone durante la deposizione di altro teste lo escluda al processo oppure non lo escluda e verbalizzi la circostanza della presenza in aula al fine di meglio vagliarne la attendibilità.

A cura della redazione di www.modernlaw.it.
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