STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ Reati sessuali e trattamento del reo

PENALE/ Reati sessuali e trattamento del reo
PENALE/Abusi sessuali. Il programma "clinico terapeutico” come misura di prevenzione .

Il Tribunale di Milano sezione misure di prevenzione ha emesso un decreto di applicazione di misure preventive, che  potrebbe tracciare un solco nuovo in materia di trattamento dei cosiddetti sex offender.

Nel deliberare circa la misura da adottare nei confronti di un uomo condannato più volte per reati sessuali, e preso atto che il periodo di detenzione subito non ha comunque sortito effetti di ravvedimento, il Tribunale ha provveduto, in sede di prevenzione si intenda, a emettere una vera e  propria "ingiunzione terapeutica”.

Sicchè alla misura classica dell’obbligo di dimora  si è aggiunta quella di contattare il CIPM (Centro Italiano per la promozione della mediazione) e concordare con lo stesso centro un piano terapeutico che possa portare il sottoposto, attraverso la presa di coscienza del disvalore delle sue condotte,a fare in modo di controllare gli impulsi sessuali.

L’uomo infatti è affetto da un "patologico discontrollo degli impulsi sessuali”, che lo porta improvvisamente a desiderare irrefrenabilmente ed improvvisamente rapporti sessuali con altre persone.

 Il decreto in questione, come detto in premessa, è applicabile come misura di prevenzione (la persona interessata ora sta scontando in carcere la pena per i reati commessi) ma rappresenta una novità nel panorama delle opportunità trattamentali di quegli individui che si macchiano di crimini sessuali.

In materia, come è noto la legge 1 ottobre 2012 n. 172 ha introdotto nell’ordinamento penitenziario (Legge n. 354/1975) l’art. 13 bis che prevede la sottoposizione  "ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno”, e quindi indica, per la prima volta, la categoria dei sex offender come persone cui deve essere assicurato un trattamento terapeutico  individualizzato  e specializzato.

In tal caso il periodo di osservazione della personalità  è della durata di 12 mesi ( rispetto ai 6 mesi per gli altri reati) e ai sensi dell’art. 4 bis comma quinquies della legge citata  il Magistrato  di Sorveglianza o il Tribunale di Sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’art. 13 bis.

Alle previsioni normative vanno però affiancate le strutture adeguate a sostenere questi particolari programmi di intervento psicologico.

Nel caso in questione è stato lo stesso  Tribunale Misure di Prevenzione di Milano ad indicare nel C.I.P.M. e nei criminologi che ne fanno parte l’organismo in grado di procedere alla predisposizione di un valido programma terapeutico specifico per la patologia cui è affetto il sottoposto.

Sarebbe auspicabile che anche  i Magistrati della Sorveglianza e gli avvocati penalisti che si occupano di esecuzione penale, favoriscano tali percorsi con la indicazione di centri per la mediazione penale e comunità di recupero esistenti sul territorio al fine di consentire un efficace "trattamento personalizzato” anche nei confronti di chi è colpevole di crimini di violenza sessuale e che, quasi sempre, allo stato, deve solo scontare anni di carcere senza alcuna possibilità di effettivo recupero e con il serio rischio, da parte di tutta la società, che torni a commettere altri reati.


A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.