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PENALE/Non è reato locare una abitazione ad una prostituta.

PENALE/Non è reato locare una abitazione ad una prostituta.
PENALE / La semplice locazione di immobile a prostituta non è reato.

"Non risponde del reato di favoreggiamento della prostituzione altrui chi si limita  a concedere in locazione un immobile a prezzo di mercato ad una singola donna dedita alla prostituzione. Infatti, solo in presenza di prestazioni ed attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione di un immobile ad una prostituta è configurabile il reato di favoreggiamento della prostituzione”.

Il principio, già più volte emerso da sentenze di legittimità e seppure vi sia una giurisprudenza contrastante.  è stato ribadito, ancora una volta,  dalla sentenza n. 28133 del 27 giugno 2013 della sezione III della Cassazione.

La vicenda : il GIP di Ancona aveva disposto  il sequestro di un immobile in relazione al reato di cui alla legge n. 75 del 1958 art. 3 nn. 4)  e 8) .

Tale normativa punisce chiunque essendo proprietario di casa mobiliata vi tollera abitualmente  la presenza di una o più persone che all’interno del locale si danno alla prostituzione.

Il Tribunale del Riesame aveva rigettato l’appello avverso al ordinanza del GIP.

La difesa propose ricorso per Cassazione lamentando che il Tribunale non aveva preso in considerazione  gli orientamenti giurisprudenziali  secondo cui la concessione in locazione dell’immobile ad una sola donna, pur nella consapevolezza che questa si dedichi alla prostituzione nell’immobile stesso non configura il reato di favoreggiamento.

La Corte di Cassazione ribadendo il principio in apertura declamato ha specificato che  il reato di favoreggiamento è configurabile  solo laddove vi siano prestazioni ed attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione dell’immobile.

In caso contrario si avrebbe un allargamento eccessivo dell’ambito di applicazione della tutela penale rendendo punibile qualsiasi aiuto prestato alla prostituta relativo alle sue esigenze abitative che, solo indirettamente, agevolano la prostituzione.

A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio associato Castellaneta-D’Argento Milano). 
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