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PENALE/ "Messa alla prova" di nuovo alla Consulta.

PENALE/
Penale / Corte costituzionale chiamata ad intervenire sull’omesso avviso all’imputato nel decreto di citazione a giudizio sulla possibilità di richiedere la messa alla prova.

L’art. 552, comma 1, lettera f) c.p.p. prevede che il decreto di citazione a giudizio deve contenere l’avviso a mente del quale, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,  può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 (rito abbreviato e applicazione della pena su richiesta delle parti) ovvero presentare domanda di oblazione;

Inoltre,  la legge n.67/2014 ha introdotto l’istituto della "messa alla prova”, la cui richiesta da parte dell’imputato soggiace ai medesimi termini di decadenza degli istituti richiamati all'art. 552 comma 1 lettera f) c.p.p. .

Per tale ragione, con ordinanza n.28 del 4 novembre 2016, il Tribunale di Pistoia ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.552 comma 1 lett. f) del codice di procedura penale con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con contestuale sospensione del giudizio.

In particolare il Giudice penale ha osservato che "la formulazione dell'art. 552 del codice di procedura penale attuale risulta in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che stabilisce il principio generale di uguaglianza dei cittadini di fronte all'ordinamento, principio da cui discende, quale logico corollario, il divieto di trattare situazioni omogenee in modo differenziato e, parimenti, quello di trattare in modo identico situazioni differenti. Da ciò deriverebbe, infatti, il diritto dell'imputato ad essere avvisato della possibilità di chiedere la messa alla prova esattamente allo stesso modo in cui gli e' dato, dalla legge nell'attuale formulazione, avviso della possibilità di accedere all'oblazione”.

Inoltre, con riferimento all’art. 24 della Costituzione, il Giudice ha osservato che "il diritto di difesa impone la conoscenza, da parte dell'imputato, delle sanzioni in cui può incorrere e di tutti i mezzi processuali di cui può disporre, conoscenza adesso impossibile, mancando appunto l'opportuno avviso della possibilità di attivare uno degli istituti che permettono l'estinzione del reato”.

Occorrerà, dunque, attendere la decisione della Corte Costituzionale. che dovrà valutare se la mancanza dell’avviso costituisce nullità capace di pregiudicare il diritto di difesa e soprattutto quello dell’imputato di attivare quelle procedure ( uali la messa alla prova) capaci di far ottenere la estinzione del reato.

A cura della redazione del sito www.modernlaw.it (studio legale avv. Castellaneta- D’Argento.