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PENALE/ La Corte Costituzionale elimina la recidiva obbligatoria.

PENALE/ La Corte Costituzionale elimina la recidiva obbligatoria.
PENALE/ La Corte Costituzionale elimina la recidiva obbligatoria. Incostituzionale l'art. 99 comma 5 del codice penale

La Corte Costituzionale con sentenza n. 185 del 23.07.2015 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 99 comma 5 nella parte in cui prevedeva la "obbligatorietà della recidiva” introdotta nel 2005 con la legge ex Cirielli in relazione ai delitti non colposi di particolare gravità elencati nell’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.

Con questa decisione la Consulta ha definitivamente eliminato tutti gli automatismi obbligatori che leggi populiste e incostituzionali avevano inserito nei codici negli ultimi anni per far fronte a irrazionali richieste di sicurezza.

La ultima sentenza citata chiude il cerchio ed elimina  la possibilità di dover applicare obbligatoriamente qualsiasi tipo di recidiva.

La questione era stata sollevata da Cass. Sezione V con sentenza del 3.7.2014 .

Detta sentenza già rilevava la manifesta irragionevolezza della norma di cui all’art. 99 comma 5, in quanto il criterio legislativo di individuazione dei reati espressivi della recidiva obbligatoria incentrato sul catalogo di cui all’ art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.  contiene una valutazione di gravità e allarme sociale di determinati reati effettuata in relazione ad istituti processuali,  ma priva di correlazione con l’accertamento della sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni applicative della recidiva.

Infatti, solo il regime di facoltatività consente al giudice di assicurare nel caso concreto che l’applicazione della recidiva "sia coerente con il suo fondamento, ossia, con la riconoscibilità, nella ricaduta del delitto, di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale”.

La Corte Costituzionale con la sentenza 185/2015  ha dichiarato la illegittimità della norma laddove prevede le parole "è obbligatorio” atteso che "la previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo di reato senza alcun accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo viola non solo l’art. 3 Cost. ma anche l’art. 27 Cost. terzo comma che implica sempre una proporzione tra sanzione  e offesa",

La Consulta così facendo restituisce valore al caso concreto e  fa rilucere nuovamente i fondamenti dell’istituto della recidiva concepito come indice della maggiore pericolosità del soggetto.

A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.