STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ La Consulta prevede la detenzione domiciliare speciale anche per chi commette gravi reati

PENALE/ La Consulta prevede la detenzione domiciliare speciale anche per chi commette gravi reati
PENALE  / ULTIMA ORA : La Consulta dichiara la illegittimità della norma che non consentiva  alle detenute madri accusate di reati gravi  di poter accedere alla detenzione domiciliare.

Con sentenza n. 239 depositata oggi la Corte Costituzionale ha dichiarato:

1) La incostituzionalità dell’art. 4 bis comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull’ordinamento penitenziario) nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare   speciale preista dall’art. 47 quinquies della medesima legge.

2) La incostituzionalità dell’art. 4 bis , comma 1, della legge 354/1975 , nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare  prevista dall’art. 47- ter comma 1, lettere a) e b) della medesima legge.

In sintesi :

L’art. 4 bis della legge 354 esclude dalla concessione di benefici penitenziari tutta una categoria di persone condannate per reati gravi ( associazione mafiosa, associazione finalizzata al narco traffico, delitti di riduzione in schiavitù spaccio di grosse i quantitativi di stupefacenti, violenza sessuale  eccetera…).

L’art. 47 quinquies della legge 354 disciplina la detenzione domiciliare per le madri con prole inferiore ad anni 10 e dopo che abbiano scontato almeno un terzo della pena o quindici anni di reclusione  in caso di ergastolo.

L’art. 47 ter comma 1 lettera a) consente di ottenere la detenzione domiciliare  a  favore delle detenute  in cinta o con prole inferiore ad anni 10 e con sé vivente. 

L’art. 47 ter comma 1 lettera b) prevede la detenzione domiciliare,  per pene, anche residue, inferiori ad anni 4 , per persone  in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con  i presidi sanitari territoriali.

Pertanto  l’art. 4 bis escludeva dai benefici le detenute madri o le persone in grave stato di salute che avessero commesso reati rientranti nel catalogo ivi previsto e ritenuti più gravi dall’ordinamento.

Ora non più. Anche la persona condannata per tali reati, può accedere, ove ricorrano i presupposti alla detenzione domiciliare  speciale.

A cura della redazione di www.modernlaw.it.
Sito presente su:  www.virgilio.it/aziende/avvocati/Milano