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PENALE/ L'assenza di risarcimento non incide sull'affidamento in prova

PENALE/ L'assenza di risarcimento non incide sull'affidamento in prova

PENALE/ Esecuzione pena: il mancato risarcimento del danno non incide sulla pericolosità del condannato.

 La mancata attivazione del condannato ai fini risarcitori non può diventare indice negativo della personalità di un persona condannata che richiede misure alternative alla detenzione.

Lo ha stabilito la Cassazione, sez. Prima, con sentenza depositata il 16 aprile 2020, n. n.12324

La fattispecie concreta riguardava una condanna, a carico di un imprenditore, per bancarotta per distrazione (art. 216 RD 16 marzo 1942 n. 267)  con danno per i creditori quantificato in € 750,00.

Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva escluso la possibilità di concedere l’affidamento in prova ai servizi sociali al richiedente ormai ottantenne ritenendo tra l’altro molto blande le prescrizioni connesse a tale misura alternativa a fronte della pericolosità dello stesso desunta dalla assenza di "iniziative risarcitorie” a favore delle vittime.

La pronuncia della Cassazione ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale: il diniego di una misura più ampia, come l’affidamento in prova, cagionato dal rilievo negativo  circa la mancanza di  iniziative volte a risarcire il danno non è conforme a legittimità.

La Pronuncia, infatti, ha ricordato che per espressa volontà legislativa (art. 47 comma 7 della legge 354/1975) la riparazione del danno è ricompresa tra le prescrizioni applicabili al soggetto nei cui confronti l’affidamento è disposto e comunque nei limiti della possibilità di sostenere l’adempimento  medesimo ( sez. I 21.9.16 ).

Pertanto se ne desume che  la volontà del legislatore non è quella  di richiedere la condotta risarcitoria "per”l’affidamento”,ma semmai di richiederla, eventualmente, come prescrizione "dell’affidamento” e nei limiti delle possibilità del condannato..

Sicchè, il Tribunale nella concessione della misura alternativa deve valutare,  indici diversi da quello riguardante il mancato risarcimento del danno e apprezzare la mancanza di pericolosità del richiedente da altre condotte.

A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio associato Castellaneta-D’Argento Milano).