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PENALE/ Inquadramento del reato di stalking

PENALE/ Inquadramento del reato di stalking
PENALE / Inquadramento del reato di stalking.

La parola stalking deriva dal linguaggio della caccia e letteralmente significa "braccare” "fare la posta” ed indica quel fenomeno psicologico e sociale conosciuto come "sindrome del molestatore assillante”, i cui comportamenti tipici sono : telefonate, pedinamenti, appostamenti vari, violazione di domicilio, minacce di violenza, violenza fisica e sessuale di diversa entità, fino ad arrivare a comportamenti estremi come l’omicidio.

Questo reato non esisteva nella legislazione penale italiana fino al 2009 allorchè, con l’art. 7 del Decreto Legge n. 11/2009 venne introdotto, nel codice penale, l’art. 612 bis che ha previsto la punibilità degli "atti persecutori”.

Quattro anni dopo il legislatore ha ritenuto di intervenire nuovamente  rinvigorendo gli strumenti preventivi e repressivi di questo genere di violenza : con il D.L. n. 93 del 14/8/2013, infatti si è  previsto un aumento delle pene laddove lo stalking sia commesso a danno del coniuge o a danno di una persona legata da relazione affettiva. 

Altra modifica degna di nota è stata quella di prevedere un aggravante allorchè ricorra l’uso di strumenti informatici o telematici da parte dello stalker nel compimento degli atti persecutori.

L’art. 612 bis del codice penale, infatti,  prevede che : " Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni”.

Prima del 2009 si ricorreva ai reati di violenza privata ( art. 610 c.p. ), di minacce ( art. 612 c.p.)  di maltrattamenti (art. 572 c.p.) o di lesioni volontarie (art. 582 c.p.) per inquadrare tali situazioni.

Ma non era sufficiente : rimanevano fuori dalla previsione penale tutta una serie di comportamenti che magari considerati isolatamente non costituivano reato e quindi non erano perseguibili non ricadendo specificamente nelle condotte di cui sopra.

Il comportamento dello stalker, infatti, è composto di tanti fotogrammi e può essere anche,  dapprincipio, assolutamente normale e lecito per poi divenire assillante e violento: la normativa previgente invece perseguiva casi isolati e specifici  di violenza.

La condotta  dello stalker, pertanto va considerata ed analizzata nella sua completezza e quindi  dal momento della conoscenza della vittima sino all’uso della violenza o della minaccia.

A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio associato Castellaneta-D’Argento Milano). 
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