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PENALE/ Induzione indebita, concussione, istigazione alla corruzione in una pronuncia della Cassazione

PENALE/ Induzione indebita, concussione, istigazione alla corruzione in una pronuncia della Cassazione
PENALE/Concussione, induzione indebita, istigazione alla corruzione profili psicologici delle diverse condotte.

Una sentenza della Cassazione penale sezione VI dell’11.4.2014 (n.32246) in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, e nella specie del reato di induzione indebita, ha chiarito quali sono gli aspetti psicologici di quest’ultimo reato, la ricorribilità del tentativo e anche le differenza con altre fattispecie criminose quali la concussione e la istigazione alla corruzione.

La sentenza, resa in sede di impugnazione di ordinanza del tribunale del riesame, affermo' che la qualificazione di induzione indebita della condotta abusiva di pressione psicologica del pubblico ufficiale che non attinge la soglia della minaccia, non seguita da una promessa o dazione di denaro o di utilità da parte dellextraneus, configura la ipotesi del tentativo ai sensi dell’art. 56-319 ter c.p.

In tal caso non c’è bisogno di accertare la esistenza dell’ulteriore requisito dell’indebito vantaggio da parte del privato, elemento capace di corroborare la fattispecie di reato "consumato", ma ininfluente per concretare ed accertare il reato nella forma tentata.

In tale pronuncia la Corte ha evidenziato anche i tratti distintivi delle diverse fattispecie di reati contro la pubblica Amministrazione e cioè la concussione (art. 317 c.p.) la indizione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p) e la istigazione alla corruzione (di cui al comma 4 dell’art. 322 c.p.)

La Corte di Cassazione in quella occasione ha rigettato il ricorso in riferimento alla applicazione della custodia cautelare, ed alla adeguatezza della custodia in carcere, ma ha appunto riqualificato il reato da tentativo di concussione a tentativo di induzione indebita.

Nella parte motivazionale si è soffermata sulle differenza tra i tre reati che possono essere commessi dai pubblici ufficiali,  specificando che;
- Nella concussione  si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo: ricorre quindi un "abuso costrittivo” del pubblico ufficiale verso  la parte privata ;
- Nella induzione indebita si ravvisa invece una condotta  di persuasione, di suggestione, di inganno, o di pressione morale  che condiziona in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale;
- Nella istigazione alla corruzione punibile per condotta del Pubblico Ufficiale, l’art. 322 c.p. prevede invece una condotta di "sollecitazione” da parte del Pubblico Ufficiale e nei confronti del privato: in tal caso al privato viene prospettato un semplice scambio di favori su basi paritarie connotato dall’assenza di minaccia diretta o indiretta e da ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri.

La sentenza, pertanto approfondisce l’atteggiamento psicologico della condotta del Pubblico Ufficiale e dalla stessa possono trarsi per l’appunto i profili psicologici generali del concussore, dell’abusante e dell’istigatore.

Il concussore, pare, allora, colui che pravamente  adopera la minaccia per ottenere utilità dal privato limitando la sua libertà, e la sua pressione è irresistibile;
Chi commette il reato di induzione indebita, invece, non utilizza la minaccia ma  la persuasione, prospettando al privato il perseguimento di un indebito vantaggio (ed infatti il privato se accede alla proposta è anch'egli responsabile penalmente),
Infine chi istiga alla corruzione non minaccia né  comprime altrimenti la volontà del privato ma gli prospetta la possibilità di un vantaggio  attraverso  la promessa di denaro o altra utilità .

Sintettizzando, il tratto caratterizzante dei protagonisti delle varie condotte può essere il seguente:
concussione = minaccia arrogante;
induzione indebita= pressione morale abusante
istigazione alla corruzione= sollecitazione corruttiva .

A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.