STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ Il mancato versamento dell'assegno al coniuge

PENALE/ Il mancato versamento dell'assegno al coniuge
PENALE/ E’ sempre possibile denunciare il mancato versamento dell’assegno di mantenimento.

L’inadempimento degli obblighi di natura economica che trovano la loro origine nella separazione, come prevede l’articolo 3 della legge 54/2006,  costituiscono un unico reato permanente la cui cessazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo.

Come è noto in materia, oltre l’art. 3 della legge citata,  è da richiamarsi l’art. 12 sexies della legge 898/1970 che prevede : "Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’’assegno di mantenimento dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste all’art. 570 c.p.”.

 L’art. 570 del codice penale a sua volta sancisce che : "Chiunque , abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con al reclusione fino ad un anno o con la multa da € 103 a € 1032,00”.

E’ evidente che le condotte di inadempimento costituiscono un unico reato permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la sentenza di primo grado quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio.

Il principio è stato di recente affermato dal Corte di cassazione sezione VI n. 5423 depositata  il 5/02/2015.

Conseguenze  pratiche:  si spostano in avanti i tempi di prescrizione del reato e si allungano, altresì i tempi, per poter denunciare il reo che persiste nella mancata osservanza degli obblighi.

A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio associato Castellaneta-D’Argento Milano). 
La pagina dello studio è visibile su  www.virgilio.it/aziende/avvocati/Milano .