STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ Fallimentare. La responsabilità penale per operazioni "infra gruppo".

PENALE/ Fallimentare. La responsabilità penale per operazioni
PENALE  /FALLIMENTARE : La  responsabilità penale per  operazioni "infra gruppo” .

La legislazione italiana non definisce la fattispecie legale di "gruppo di imprese”.

Tuttavia la esistenza di gruppi associati di imprese trova la sua fonte normativa a livello Costituzionale nell’art. 41della Carta che stabilisce: "L’iniziativa privata economica è libera”, nonché nel novellato art. 2497 e ss c.p. che ha varato una disciplina tesa a regolamentare sotto diversi profili ( responsabilità, pubblicità ecc.) gli effetti della riconosciuta esistenza di aree di aggregazione tra imprese caratterizzate  da una unitarietà di indirizzo  gestionale e organizzativo.

 Dal punto di vista penale la locuzione viene posta in correlazione con il delitto di bancarotta quando, aperta una procedura concorsuale con una società appartenente ad un gruppo, si riscontra che i soci amministratori hanno realizzato, o concorso a realizzare, atti di disposizioni di beni o comunque di trasferimenti di risorse a favore di un'altra componente del gruppo.

In sintesi :
Atteso che costituisce distrazione qualunque trasferimento di fondi o di attività e qualunque atto di disposizione patrimoniale da una società ad un’altra senza adeguata contropartita.
Atteso che in teoria  quando la società depauperata versa in stato di dissesto la operazione si risolve in un danno alla massa dei creditori della società dissestata, la recente evoluzione giurisprudenziale ha ritenuto che :

E’  applicabile l’art. 223 secondo comma n. 1 ( bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria) della Legge fallimentare,  nella ipotesi di condotte  "per distrazione”  nella ipotesi del riscontro   di operazioni infragruppo causative del dissesto.

In questo senso Cass. sez. V 8 novembre 2007 ha statuito che "integra distrazione rilevante la condotta di colui che trasferisca, senza alcuna contropartita economica, beni da una società in difficoltà economica- di cui sia socio o gestore- ad altra del medesimo gruppo in analoghe difficoltà in quanto l’amministratore deve perseguire prioritariamente l’interesse della specifica società cui è preposto”.

Il gruppo di società, e le operazioni realizzate al loro interno,  in definitiva,  non possono divenire lo scudo per operazioni illecite a danno dei creditori.

A cura della redazione di www.modernlaw.it.
Sito presente su:  www.virgilio.it/aziende/avvocati/Milano