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PENALE/ Elezioni: anche promettere "un posto di lavoro" è reato.

PENALE/ Elezioni: anche promettere
PENALE/ Promettere un posto di lavoro in cambio di voti è corruzione elettorale.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 39064/2017, ha ribadito  che il reato di corruzione elettorale, ossia voto di scambio, si realizza anche e non vi è mai stata la esecuzione dell’accordo.


L’art. 86 della legge n. 579/1960 stabilisce che " Chiunque per ottenere, a proprio o ad altrui vantaggi per ottenere il voto elettorale o l’astensione, da , offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori o, per accordi con essi o altre persone, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa ……, anche quando l’utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi o bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali”.

La vicenda : Una persona, in concorso con una candidata alle elezioni comunali ed al fratello, aveva assicurato il sostegno elettorale di tre suoi familiari votanti nel centro cittadino ove si svolgevano le elezioni.
Due anni dopo l’imputato era stato assunto in una agenzia di sicurezza a tempo determinato e per soli 3 mesi.
Da sottolineare che l’imputato non era neanche residente nel comune oggetto di consultazione elettorale e quindi non votante in quel centro,sicchè aveva assicurato alla candidata il voto di terze persone.

La Cassazione confermando la sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli, ha precisato che la corruzione elettorale è un reato di pericolo astratto e che non è necessario, per la sua realizzazione, lo scambio dei beni o delle prestazioni, ma è sufficiente solo la promessa o l’accordo tra le due parti (elettore e candidato).

La Suprema Corte ha sottolineato come il reato in questione sia pluriofffensivo perché presidia innanzitutto all’interesse dello Stato a libere e corrette elezioni, ma tutela anche il diritto politico di ogni elettore alla libera espressione e determinazione  del proprio voto.


A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.