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PENALE/Diffamazione per "luoghi comuni".

PENALE/Diffamazione per
Penale / I preconcetti e i luoghi comuni offensivi non integrano il reato di diffamazione se non permettono l’individuazione specifica del destinatario.

L’art. 595 c.p. punisce con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.

Circa il contenuto dell’offesa, con particolare riferimento all’utilizzo da parte del suo autore di preconcetti e luoghi comuni aventi carica offensiva, la Corte di Cassazione V Sezione Penale si è recentemente pronunciata con la sentenza n. 24065 depositata il 9 giugno 2016 asserendo che "non integra il reato di diffamazione l’affermazione offensiva, caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l’individuazione specifica, ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato individuo, giacchè il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita”.

Il caso. Il 2 febbraio 2015 Oliviero Toscani, noto pubblicitario, nel corso del programma radiofonico "La zanzara” su Radio 24, aveva affermato che i veneti "sono un popolo di ubriaconi ed alcolizzati…Poveretti, non è colpa loro se nascono in Veneto. Basta sentire l’accento veneto: è da ubriachi, da alcolizzati, da ombretta, da vino”. A seguito di tali affermazioni quattro veneti avevano proposto querela nei confronti del Toscani, sentendosi offesi come abitanti, residenti e appartenenti alla comunità, alla Regione e al popolo veneto.

Ebbene, le affermazioni  pronunciate dal protagonista della vicenda sono state ritenute dalla Corte di legittimità "del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni ma prive di specifica connessione con l’operato e la figura di soggetti determinati o determinabili”, sicchè tali da escludere la sussistenza del reato ascritto al ricorrente. 

Pertanto, a fronte di un’accusa denigratoria totalmente generica che non permetta di individuare con precisione il destinatario dell’offesa, non potrà ritenersi integrato il reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p.

A cura della redazione del sito modernalw.it