STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ Depenalizzazione e statuizioni civili

PENALE/ Depenalizzazione e statuizioni civili
Depenalizzazione  e statuizioni civili 
      
La Corte di Cassazione con ordinanza  n. 7125  del 23 febbraio 2016 ha rimesso alla sezioni Unite la decisione riguardo gli effetti dell’abrogazione del reato sulle statuizioni civili, quali ad esempio il risarcimento dei danni.

Nello stesso giorno la Corte con sentenza n. 7124 ha stabilito che la revoca della sentenza di condanna da parte del giudice della esecuzione non ha effetti sui capi civili: tanto in quanto l’art. 2 del codice penale stabilisce chiaramente che il venir meno dell’illecito penale di un fatto – reato non fa venir men la natura di illecito civile del medesimo fatto.

Il problema è rappresentato dal fatto che, mentre il decreto n. 8/2016 prevede espressamente che quando è stata pronunciata una condanna per un fatto non più penalmente rilevante il giudice dell’impugnazione comunque decide sulla parte della sentenza che riguarda gli interessi civili, nel decreto n. 7 non c’è una disposizione consimile e quindi può ritenersi che l’abrogazione della norma penale cancelli anche gli effetti civili della condanna.

Nella ordinanza di rimessione si legge che nel caso in cui il fatto già costituente reato continui ad integrare un illecito in cui è prevista la irrogazione di una sanzione punitiva si potrebbe prospettare un limite al principio di accessorietà dell’azione civile nel giudizio di impugnazione .

Evidente la propensione a ritenere sussistenti le sanzioni civili anche in presenza di abolitio criminis.

Alle Sezioni Unite la parola.
 
A cura della redazione di www.modernlaw.it