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PENALE/ Depenalizzazione e atti osceni

PENALE/ Depenalizzazione e atti osceni
PENALE/ DEPENALIZZAZIONE. Gli effetti sul reato di  "atti osceni”.

L’art. 1 comma 1 del D.Lvo 15 gennaio 2016 n. 8 (disposizioni in materia di depenalizzazione) recita : " Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”.

Il comma 2 della stessa norma sancisce che la disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono  puniti con la pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria.

Il comma 3 sancisce che la disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale salvo quanto previsto dall’articolo 2 comma 6 della stesa legge che prevede la punizione degli "atti contrari alla pubblica decenza”.

L’art. 2 del D.Lvo n. 8 poi detta le previsioni per la violazione di cui all’ art. 527 c.p. che punisce gli atti osceni.

La norma da un lato ha depenalizzato gli atti osceni semplici e dall’altro ha aumentato le pene per quei fatti che sono commessi " all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”.

A parere di chi scrive, a parte la estrema difficoltà di comprensione della "lettera legis”  che denota, come al solito, purtroppo, scarsa attenzione alla tecnica legislativa di redazione dei testi, il risultato, quanto al reato di atti osceni è il seguente :
- compiere atti osceni in pubblico non è più reato ma si rischia una sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 30.000,00;
- compiere atti osceni all’interno o all’esterno di scuole, asili e luoghi frequentati abitualmente da minori è reato punibile nel minimo con mesi 4 di reclusione;
- in tali casi è sufficiente il pericolo che i minori possano assistere all’atto osceno;
Di contro:
Se taluno compie tali atti  e , per caso, si trova a passare un minore , l’autore del gesto non è punibile;
Se taluno compie tali atti nei pressi di una scuola ma si apparta in maniera da non essere visibile dai minori non sarebbe punibile.

             Come al solito, poi,  le particolari circostanze del fatto e l’interpretazione della norma e della ratio legis giocheranno un ruolo fondamentale nella effettiva applicazione della fattispecie in esame in fase processuale.


A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.