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PENALE/ Cos'è la Convenzione di Lanzarote

PENALE/ Cos'è la Convenzione di Lanzarote
PENALE/ Cos’è la convenzione di Lanzarote. 

Il 25 ottobre 2007 il Consiglio di Europa adottò una convenzione "sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali”.

Detta convenzione venne discussa e adottata a Lanzarote (isola dell’arcipelago spagnolo delle Canarie) e da questa località ha preso il nome.

L’obiettivo dichiarato fu quello  di preservare la salute e lo sviluppo psico- sociale dei minori seriamente minacciati dallo sfruttamento sessuale sotto forma di pornografia e prostituzione infantile.

Nel preambolo della Convenzione in fatti si legge che lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori hanno assunto proporzioni  allarmanti "in particolare per quanto riguarda l’utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato”.


Con legge n. 172/2012 dell’1.10.2012 l’Italia ha disposto la ratifica  della Convenzione di Lanzarote e quindi ha introdotto una serie di modifiche alla legislazione penale in materia di protezione dei minori contro gli abusi e gli sfruttamenti sessuali.


Tale normativa ha comportato una serie di modifiche in materia di diritto sostanziale e processuale penale, ed anche in materia di diritto penitenziario.

In materia sostanziale si ricorda la modifica del reato di maltrattamenti in famiglia ( art. 572 c.p.)  che ora può avere come soggetto passivo non solo una persona di famiglia ma in senso generale soggetti familiari e conviventi e quindi si parla di "maltrattamenti contro familiari e conviventi”, nonché l’introduzione di norme ( artt. 609 sexies e 602 quater c.p), che prevedono la non invocabilità,da parte degli autori del reato e  in materia di reati sessuali, dell’ignoranza dell’età della persona offesa del reato.

In materia processuale si è previsto la necessità , per tutte le ipotesi di reato previste dagli artt. 600 e ss. c.p.p. dell’obbligo,sia del PM in sede di indagini ( art. 362 comma 1 bis),  sia del difensore in sede  di investigazioni difensive ( art.391 comma 5 bis), qualora si debbano assumere informazioni da un minore, di avvalersi dell’ausilio di un esperto di psicologia e psichiatria  infantile.

In materia di diritto penitenziario la novità più significativa può essere rappresentata dall’introduzione dell’art. 13 bis della legge 354/1975 e cioè la previsione di un "trattamento psciologico per i condannanti per reati sessuali in danno di minori”.

La partecipazione a tale trattamento è valutata ai fini della concessione dei benefici previsti dall’art. 4 bis della stessa legge ma " solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno”.   

Da ricordare infine la previsione di misure di sicurezza (applicabili dopo aver scontato la pena) a carico degli autori dei reati sessuali ai danni di minori: previsto si il divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minori, sia la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono prodotto, prezzo o profitto del reato.       

A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO).