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PENALE/ Chi è il giudice competente per le truffe on line con postepay.

PENALE/ Chi è il giudice competente per le truffe on line con postepay.

La determinazione della competenza territoriale nei casi di truffa on-line con pagamento postepay

Sancisce l’art. 8 del codice  di procedura penale che "la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato”.

L’art. 9 stabilisce regole suppletive per la determinazione della competenza facendo riferimento al giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.

Se tale criterio è di facile applicazione per i reati che hanno una condotta materiale radicata sul territorio, altrettanto non può dirsi per i cosiddetti "reati informatici” vale a dire per quei reati commessi attraverso l’utilizzo di strumenti telematici.

Tra questi vi sono le truffe on line  che possono essere commesse con svariate modalità.

Particolare è il problema della competenza per territorio nel caso in cui la truffa sia stata realizzata attraverso l’utilizzo della carta Postepay.

A far luce sul difficile problema della individuazione del giudice territorialmente competente nei casi di truffa on-line, caratterizzata dal pagamento dei beni acquistati tramite ricarica di una Carta Postepay, è intervenuto un recente provvedimento della Procura Generale della Corte di Cassazione, il  decreto n° 113 del 3 aprile 2012, il quale ha ritenuto doversi fare riferimento, ai fini della attribuzione della competenza territoriale, in caso di ricarica effettuata telematicamente, al luogo dal quale è stato inviato l’ordine di pagamento.

La Corte, infatti, ha affermato che "l’operazione con la ricarica su Carta Postepay e con il metodo Pay-pal  effettuata dalla parte offesa con l’ordine telematico di pagamento via internet, realizza contestualmente, nel luogo in cui essa avviene, il definitivo ed effettivo danno patrimoniale della persona offesa nonchè l’ingiusto profitto del soggetto attivo del reato, a prescindere dal luogo in cui la somma di denaro viene, poi, prelevata o utilizzata dallo stesso soggetto attivo, la cui residenza o domicilio non potrebbero essere risolutivi della determinazione della competenza territoriale, giacchè, prima di tale criterio suppletivo, prevarrebbe comunque, secondo un ordine gerarchico, quello di cui all’art. 9, co. primo c.p.p., ossia il luogo di consumazione di una parte essenziale della condotta criminosa, realizzatasi con il danno patrimoniale immediato ed irreversibile subito dalla parte offesa nel momento in cui ha eseguito il pagamento della somma di denaro in favore dell’autore del reato”.

Lo stesso orientamento era stato adottato dalla Corte in due precedenti decreti della Procura Generale: il decreto n° 65 del 17 marzo 2009, in cui si rileva che " in caso di truffa commessa ricaricando una Carta Postepay, il luogo di consumazione del reato deve ritenersi quello in cui viene compiuta l’operazione di ricarica, e cioè quello in cui ha sede l’Ufficio Postale utilizzato, giacchè lì si verifica la deminutio patrimonii del soggetto passivo con contestuale arricchimento da parte dell’agente, arricchimento costituito dalla mera disponibilità e non già dall’effettivo utilizzo della somma”; e il decreto n° 228 del 23 settembre 2009, in cui si sottolinea come " in tema di truffa commessa attraverso la ricarica di una Carta Postepay, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene compiuta l’operazione di ricarica, e quindi, nel luogo in cui ha sede l’ufficio postale utilizzato”.  

 A cura della dott.ssa De Canio Rosanna