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PENALE/ Cassazione sez. III 29.5.15 su

PENALE/ La Cassazione ( III sez. 29/5/15)  su "contumacia”  ed "assenza”.

La legge delega n. 67/2014 ha introdotto cospicui cambiamenti in materia di contumacia, di processo in assenza dell’imputato e di procedimenti penali  contro persone irreperibili.

L’istituto della contumacia non esiste più : se l’imputato non compare si verifica innanzitutto se ha avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico:
-Se nel corso del procedimento  abbia dichiarato o letto domicilio  o sia stato arrestato o sottoposto a custodia  cautelare  ovvero abbia nominato  un difensore di fiducia;
-nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del processo a suo carico.

In tali casi si procede "in assenza” dell’imputato” e costui è rappresentato dal difensore.

Se la notificazione all’ imputato non viene effettuata "personalmente”  o non può essere effettuata il processo viene sospeso per un anno, dopo di che il Giudice richiede di effettuare nuove ricerche.

La Cassazione ha precisato i limiti temporali dia applicazione della legge n. 67: se la dichiarazione di contumacia è stata già pronunciata non può invocarsi la applicazione delle norme sulla "assenza” varate dalla legge n. 67 /2014. 

Il caso : un imputato condannato a sanzione pecuniaria intendeva far  valere la violazione delle nuove norme in materia di assenza ritenendo che la notifica nei suoi confronti non fosse stata effettuata alla maniera prevista dalle nuove disposizioni.

Tuttavia la dichiarazione di contumacia del soggetto interessato era stata effettuata il 17/3/15 mentre la legge 67/14 è entrata in vigore il 17/5/14.

La Corte di Cassazione, sezione Terza penale,  con sentenza del 29/5/15 n.23271 ha dichiarato pertanto inammissibile il ricorso in quanto "….essendo già stato dichiarato contumace il ricorrente alla data di entrata in vigore  della nuova disciplina( 17/5/14)  ed essendo già in vigore la norma transitoria alla data del giudizio di primo grado) ( art. 15 bis della legge 67/14 secondo comma : " le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità”), nessun obbligo vi era per il giudice di osservare la nuova disciplina processuale”.

Pertanto le disposizioni degli artt. 420 bis e quater sul cosiddetto processo in absentia , come novellate dalla legge 67 del 2014, non si applicano alai processi che erano già incorso e nei quali l’imputato sia stato dichiarato contumace.


A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.