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PENALE/ Assegno al coniuge. Cosa prevede l'art. 570 bis c.p..

PENALE/ Assegno al coniuge. Cosa prevede l'art. 570 bis c.p..
PENALE/ Assegno al coniuge: cosa  prevede l’art. 570 bis c.p..

L'art. 2 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n.21, in vigore dal 6.4.2018, ha introdotto nel codice penale l’art. 570 bis che recita: "Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi o di affidamento dei figli”.

L’art. 7 del medesimo decreto legislativo abroga l’art. 12 sexies delle legge 1° dicembre 1970 n. 898 che prevedeva le pene dell’art. 570 al coniuge che si sottraeva all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile.

L’art. 570 c.p. punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 103 a € 1032,00  a chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, nonché a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge e a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge.

Pertanto la nuova norma lungi dal rappresentare una nuova fattispecie di reato ha soltanto elencato con dizione omnicomprensiva le ipotesi di reato connesse a qualsiasi violazione di obblighi di natura economica nascenti a seguito di separazione, divorzio o di nullità del matrimonio.

L’unica novità introdotta dalla norma è la punizione, con le pene previste dall’art. 570 c.p. delle violazioni attinenti l’affidamento condiviso dei figli e previste nei provvedimenti giudiziari civili.

Da sottolinearsi che in materia viene spesso applicato anche  l’art. 388 comma 2 del codice penale che prevede la reclusione  fino a tre anni a chi elude l’esecuzione di un provvedimento di un giudice civile che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci.


A cura della redazione del sito www.modernlaw.it