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PENALE/ Arresti domiciliari e diritto al lavoro

PENALE/ Arresti domiciliari e diritto al lavoro
PENALE/ Arresti domiciliari e lavoro. Un orientamento garantista.

L’art. 284 del c.p.p. al comma 3 prevede che : "se l’imputato non può altrimenti provvedere  alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata lavorativa dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario a  provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare  una attività lavorativa”.

La autorizzazione all’attività lavorativa dovrebbe essere valutata con scrupolosa attenzione, tenendo conto di quanto sia importante per una persona e per la sua famiglia il diritto al lavoro.

I Magistrati,  in tali casi, devono contemperare le esigenze cautelari con il diritto al lavoro costituzionalmente protetto e tutelato dall’art. 35 della Costituzione.
In particolare, appare chiaro che deve essere tutelato il diritto alla conservazione del posto di lavoro per chi abbia una attività lavorativa stabile, sia esse dipendente  o autonoma .

Purtroppo i giudici della cautela, di solito, sono portati a far prevale re le esigenze di sicurezza su quelle del diritto al prosieguo dell’attività lavorativa e quindi alla possibilità di percezione di reddito da parte del sottoposto alla misura. 

In senso garantista si segnala, però, una pronuncia  della Cassazione, sez. VI penale, che annullando una pronuncia negativa ed immotivata della Corte di Appello , ebbe ad affermare che  " in tema di arresti domiciliari, il giudice, nel valutare la compatibilità  dell’attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva, deve riconoscere rilevanza alla situazione di colui che invochi la possibilità di continuare a svolgere un lavoro già intrapreso da anni in regime contrattuale garantito” ( Cass. Sez. VI 21 maggio 2010 n. 20550).

Tale massima interpreta in senso costituzionalmente orientato il diritto a conservare il posto di lavoro in pendenza di una misura cautelare, e d’altronde il diritto di controllare l’osservanza "in qualsiasi momento” delle prescrizioni previsto a favore del Pm e della Pg (quest'ultima anche di propria iniziativa) consente di ritenere sempre tutelate le esigenze di sicurezza anche in pendenza dell’esercizi, negli orari della giornata a ciò destinati, dei una attività lavorativa.


 A cura della redazione del sito www.modernlaw.it (studio legale Castellaneta & D’Argento in Milano) .