STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

MOBBING Corte di Cassazione 22/12/14 n. 27239

MOBBING Corte di Cassazione 22/12/14 n. 27239

 

 MANSIONI DIVERSE

NIENTE MOBBING SE MANCA IL DEMANSIONAMENTO

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza del 22 dicembre 2014 n. 27239

Non integra il mobbing la condotta del datore di lavoro che adibisca il dipendente a mansioni diverse rispetto a quelle per le quali è stato assunto se non sono dequalificanti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 27239/2014 , respingendo il ricorso del lavoratore in quanto l'impresa si era limitata ad esercitare legittimamente lo «ius variandi» riconosciuto al datore. Il caso - La vicenda partiva dal ricorso di una donna contro il licenziamento intimatole da una società alberghiera. Assunta in previsione della apertura di un albergo, dove avrebbe dovuto occuparsi di contabilità clienti, recupero crediti, cassa e rapporti con le banche, la dipendente era stata inizialmente adibita a diverse mansioni in quanto la struttura non aveva ancora aperto i battenti. Successivamente, assunto un direttore amministrativo, era stata posta alle sue dipendenze, ma ella si era rifiutata di sottoporsi gerarchimente al nuovo arrivato per cui era stata licenziata. Da qui il ricorso con la richiesta della reintegra, del pagamento delle retribuzioni arretrate e del riconoscimento della condotta mobbizzante. Per la Corte d'appello di Roma però il rifiuto della donna «era ingiustificato sia perché le mansioni per la quale era stata assunta erano di carattere amministrativo, sia perché è nel potere del datore di lavoro organizzare l'attività produttiva per cui il singolo lavoratore non può rifiutarsi legittimamente di rispondere ad un suo superiore gerarchico». Da qui il licenziamento per giustificato motivo. Adita la Suprema corte, la dipendente deduceva che il datore nell'ambito del proprio potere di organizzazione incontra il limite invalicabile della dignità del lavoratore. La motivazione - Secondo la Suprema corte, però, se è vero che la lavoratrice ha svolto «mansioni diverse» ciò trova «ampia giustificazione nella pacifica circostanza della mancata apertura dell'albergo», e non conduce a ritenerle «necessariamente dequalificanti», circostanza del resto esclusa dal giudice di merito. «Non è posto in discussione - spiega la Cassazione - il potere del datore di lavoro di organizzare la propria attività ed il conseguente potere di mutare le mansioni di un dipendente». Mentre, prosegue la sentenza, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi", «deve essere valutata, dal giudice di merito la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal

dipendente, senza che assuma rilievo che, sul piano formale, entrambe le tipologie di mansioni rientrino nella medesima area operativa». E nel caso in esame, come detto, la Corte d'appello ha escluso che le diverse mansioni integrassero un demansionamento.

A cura di redazione modernlaw.it