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Le novità al codice penale. D.Lgs. n. 21 dell'1.3.2018

Le novità al codice penale. D.Lgs. n. 21 dell'1.3.2018
" Le novità al codice penale introdotte dal D.Lgs. n. 21/2018” 

Il Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018, introduce una serie di modifiche al codice penale.

Tra le novità di rilievo vi è l’introduzione dell’art. 3 bis del codice penale che stabilisce il principio della riserva di codice: " Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.
Tale riserva, nell’intenzione del legislatore, dovrebbe favorire, da ora in poi, una migliore gestione del fenomeno della successione delle leggi nel tempo, prevenendo ingarbugli interpretativi, anche se rimane il problema delle troppe norme penale, riguardanti anche materie omogenee tra loro, che si trovano sparse in testi diversi creando ingarbugli interpretativi di non facile soluzione.

Il decreto poi introduce una serie di nuove norme che riguardano reati già esistenti nel codice ma che descrivono e specificano nuove condotte:
 il 289 ter il sequestro di persona a scopo di coazione, l’art. 570 bis la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, l’art. 586 bis in materia di doping, l’art. 593 bis l’interruzione colposa della gravidanza, l’art. 593 ter la interruzione di gravidanza non consenziente, l’art. 604 bis la istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica o religiosa.

L’art. 452 quaterdecies, in materia ambientale,  introduce il reato di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”.

L’art. 493 ter prevede il reato di indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito e di pagamento.

Infine l’art. 5 del decreto introduce modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso con finalità di terrorismo o di altri gravi reati.
Tale norma prevede una nuova aggravante e cioè la transnazionalità, nonché aumenti di pena, previsioni circa il bilanciamento delle circostanze e sconti di pena per la collaborazione, in caso di reati commessi con finalità di terrorismo.

L’art. 6 prevede modifiche in materia di confisca dei beni sequestrati introducendo l’art. 240 bis del codice penale.
Tale norma prevede la confisca di beni per chi commette una serie di reati e che risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di beni o somme di denaro sproporzionate rispetto al proprio reddito.

A cura della redazione di www.modernlaw.it  
(Studio legale Castellaneta e D’Argento Milano)