STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

Il diritto di essere interrogato prima della custodia cautelare

Imminente proposta di legge.

Il diritto di essere interrogato prima della custodia cautelare

Gli artt. 273 e 274 c.p.p. , come oggi formulati, stabiliscono in quali casi le libertà di una  persona possono essere limitate con misure cautelari .

         E’ necessario, innanzitutto,  che ricorrano "gravi indizi  di colpevolezza” in riferimento ad un dato fatto-reato,  che non sussista una causa di giustificazione del reato o di non punibilità, e che ricorrano "esigenze cautelari” sintetizzate nelle esigenze attinenti le indagini, nel pericolo di fuga e nel pericolo di reiterazione del reato.

L’art. 275 c.p.p. detta le regole per scegliere la misura più adeguata al caso concreto.

Il catalogo prevede misure variegate: dall’obbligo di dimora in una determinata città, al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,  all’allontanamento dalla casa familiare , agli arresti domiciliari fino alla misura estrema : la custodia cautelare in carcere.

L’art. 291 prevede che le misure sono disposte  su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente (GIP) gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

Sulla richiesta il GIP decide con ordinanza.

La ordinanza applicativa della misura è impugnabile entro giorni 10 dalla applicazione dinanzi  il Tribunale  del Riesame ( detto della "libertà”.

 

Al fine evidente di porre un freno alla applicazione tout court  della misura cautelare in carcere ( circa il 40% della popolazione detenuta è in attesa di giudizio) il Governo si appresta a presentare alla camere un decreto legge che, nelle intenzioni, dei proponenti dovrebbe ridisegnare il sistema sopra descritto.

Infatti si vuole codificare :

-          Il diritto dell’indagato di essere interrogato a discolpa prima della emissione della misura;

-          La previsione che a decidere sulla libertà di una persona sia non più un Giudice singolo (il GIP) ma un collegio di Giudici che, per l ‘appunto, ascolterà "prima” l’indagato ;

-          La effettiva verifica, ad opera del collegio, della gravità del reato e della necessaria "attualità” della misura.

-          La eliminazione del Tribunale del Riesame e la previsione del solo ricorso di Cassazione avverso le decisioni sulla libertà personale .

 

 

 

Si preannuncia una vera e propria inversione di rotta se si pensa che oggi l’interrogatorio dell’indagato avviene  dopo l’applicazione della  misura e nel caso in cui al misura sia stata applicata e venga aggravata con una più pesante ( ad es. dagli arresti domiciliari al carcere) non è previsto neanche, secondo la interpretazione corrente dell’art. 294 c.p.p.,, l’interrogatorio dell’indagato.

 

 

Da tempo i difensori sostengono  che è più conforme al nostro sistema costituzionale (che ritiene la libertà persona inviolabile ex art. 13 Costituzione), prevedere anche in caso di aggravamento della misura cautelare, ed anche nel caso in cui il dibattimento sia già in corso, la obbligatorietà dell’interrogatorio di garanzia sulle circostanze poste a base dell’avvenuto inasprimento del regime cautelare.

La sfera di garanzia dell’art. 294 c.p.p.  come quella di cui agli articoli 274 e seguenti c.p.p.,   è direttamente e storicamente collegata al writ of habeas corpus  sorto sin dal 1679 grazie all’iniziativa del parlamento di Inghilterra, nonché all’articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo laddove afferma il principio che "ogni persona arrestata o detenuta…..deve essere, al più presto, condotta davanti ad un giudice o ad un altro magistrato designato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie”.

Nel nostro ordinamento tali principi sono stati affermati dalla Giurisprudenza Costituzionale ( nelle sentenze 3 aprile 1997 n. 77 e 17 febbraio 1999 n. 32 ) e dalla Corte di cassazione in varie decisioni e dalle quali emerge il cosiddetto indirizzo "garantista- cautelare”, che oggi sembra farsi strada nelle intenzioni del Governo con l previsione di un interrogatorio "prima” della emissione della ordinanza cautelare.

A tal proposito, vale la pena di ricordare, che vi è stata anche una sentenza della Corte di cassazione (sezione IV 11 luglio 2003 n. 29299 Bresciani) che ha avuto il merito  di affermare che l’interrogatorio deve essere effettuato prima dell’aggravamento proprio per consentire al Giudice procedente di decidere sulla base delle prospettazioni in contraddittorio, di entrambe le parti.

Poi però tale orientamento è stato surclassato.

Oggi sembra avviarsi quella linea di tendenza addirittura con la previsione dell’interrogatorio prima della emissione di "ogni misura cautelare”.

In questa maniera, e adottando tale modus procedendi  si  offrirebbe  al Tribunale, con  la esposizione completa delle ragioni dell’indagato, un quadro completo  della  situazione  complessiva in ordine alla gravità degli indizi  e della esigenze cautelari.

Non resta che aspettare l’effettivo svolgimento dei lavori parlamentari con l’augurio che lo slancio garantista non venga surclassato dai soliti  rigurgiti inquisitori.