STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

FAMIGLIA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' GENITORIALE-COMPETENTE TRIBUNALE MINORI

FAMIGLIA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' GENITORIALE-COMPETENTE TRIBUNALE MINORI

La legge 219 del 2012 nel modificare l'art 38 disp. att. c.c. ha disposto la competenza del T.M.  per tutte le decisioni connesse all'art. 333 c.c. senza alcuna distinzione tra le ipotesi previste dal I o dal II della disposizione stessa.

Le limitazioni alle responsabilità genitoriale possono essere decise, e quindi revocate  dal TM anche nel caso in cui il ricorso è presentato autonomamente da uno dei genitori. Unica eccezione sono le decisioni promosse nell'ambito dei processi di separazione e divorzio che rimangono di esclusiva competenza del giudice ordinario.

Nel caso di specie si esaminava la richiesta di un padre di modifica dell'affidamento del figlio minore al Comune.

Secondo la pronuncia del Tribunale di Milano, sez. IX civ. decreto 06/05/2014, l'affidamento dei minori al Comune di loro residenza non costituisce, in senso tecnico-giuridico, un provvedimento di "affidamento della prole" in quanto l'affido dei fanciulli può ipotizzarsi solo verso uno dei genitori o entrambi (artt. 337 ter e 337 quater c.c.); il modulo dell'affidamento dei bambini all'ente locale realizza una limitazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e va quindi collocato nell'ambito dell'art. 333 c.c. e. cioè, nei provvedimenti necessari adottati dal Tribunale per proteggere il minore da condotte pregiudizievoli dei genitori.