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Diritto penale tributario . Sequestro preventivo per operazioni in parte inesistenti.

Sentenza Cassazione sez III penale del 17/1/2014.

Diritto penale tributario . Sequestro preventivo per operazioni in parte inesistenti.

L’art. 8 del D.Legilslativo n. 74/2000 punisce chiunque utilizza fatture emesse per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

E’ possibile che nel corso delle indagini il PM richieda al GIP la emissione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili o immobili dell’indagato.

Tuttavia il provvedimento preventivo deve riguardare l’imposta relativa agli importi falsi e non l’intero ammontare  della fattura soprattutto quando la fattura fa riferimento ad operazioni "in parte” inesistenti.

A stabilirlo è stata la Cassazione sez. III penale con sentenza n. 1820 del 17/01/2014 : il principio di proporzionalità tra misura cautelare ed entità del fatto impone che il sequestro debba effettuarsi in riferimento a gli importi effettivamente evasi e non sull’intero ammontare dell’operazione.

Per tale motivo la Corte ha annullato un sequestro preventivo che era stato applicato su beni aventi valore superiore alla imposta evasa.

A cura della redazione di www.modernlaw.it