STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

CIVILE: RECUPERO INTERNAZIONALE DI CREDITI ALIMENTARI

CIVILE: RECUPERO INTERNAZIONALE DI CREDITI ALIMENTARI
Il Regolamento (CE) n. 4/09  mira ad agevolare il pagamento dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere.
Si applica ai crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità.
Nella categoria rientrano: l'assegno di mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento a favore del coniuge a seguito della separazione; l'assegno divorzile; gli alimenti derivanti dall'obbligo di aiutare nel bisogno i membri della propria famiglia.
 
Tutti gli stati membri dell'Unione Europea (esclusa la Danimarca) sono tenuti a cooperare tra loro attraverso le autorità centrali).
 
Compiti dell'Autorità Centrale:
per effetto della designazione quale autorità centrale ai sensi del Regolamento (CE) n. 04/2009, l'Ufficio II del Capo Dipartimento della giustizia minorile e di comunità:
 
1) riceve le domande presentate dai soggetti residenti in Italia, assiste gli istanti affinché le domande siano complete, trasmette le istanze all'autorità centrale della Stato dell'Unione Europea dove andrà svolto il procedimento (= cooperazione attiva). L'autorità centrale dell'altro Stato dovrà adottare tutte le misure appropriate per avviare o agevolare l'avvio delle azioni necessarie;
 
2) riceve le domande che i soggetti residenti negli altri stati dell'Unione Europea rivolgono a loro per il tramite dell'autorità centrale del rispettivo Stato di residenza e svolge una serie di compiti finalizzati a soddisfare la richiesta dell'istante(=cooperazione passiva); adotta tutte le misure appropriate per avviare o agevolare l'avvio delle azioni necessarie.
 
Il tipo di domanda cui più frequentemente l'Autorità centrale presta assistenza è quella del creditore che intende recuperare un credito alimentare avviando una procedura esecutiva nei confronti del debitore che risiede in un altro Stato membro della Unione Europea.
 
La Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sul recupero internazionale di alimenti nei confronti dei figli minori e di altri membri della famiglia è entrata in vigore per l'Italia il 1° agosto 2014 in forza di approvazione e ratifica da parte dell'Unione Europea, con effetto vincolante per tutti gli Stati membri, fatta eccezione per la Danimarca, e si applica alle dispute internazionali relative a soggetti residenti in Stati aderenti esterni allo spazio europeo. Ad oggi si tratta di Albania, Bosnia Erzegovina, Norvegia, Ucraina.
 
In linea generale, le domande di cooperazione presentate ai sensi della Convenzione dell'Aja del 2007 possono riguardare:
- obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a anni 21;
 
- riconoscimento e/o esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi nei casi in cui la domanda sia presentata congiuntamente ad una richiesta ad una richiesta di alimenti per figli minori di anni 21..
 
Per l'ambito di applicazione esatto rispetto ad ogni caso specifico deve tuttavia farsi riferimento al quadro di riserve e dichiarazioni effettuato da ciascun Stato membro aderente alla Convenzione.
 
 
a cura redazione modernlaw.it