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CIVILE MINORI: SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

CIVILE MINORI: SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Il padre può legittimamente riportare in Italia, luogo di residenza abituale, il figlio minore, se la moglie resta a vivere in Brasile con un altro figlio.

La Cassazione con la sentenza 16648 depositata il 23 luglio 2014, esclude che il padre abbia violato le norme della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori.

Tra i coniugi, ancora sposati ma in via di separazione, era in atto un braccio di ferro e la posta in gioco era la possibilità di far vivere il figlio minorenne, in affidamento congiunto, in Toscana o in Brasile.

La sfida era iniziata in occasione di un viaggio che i due avevano compiuto in brasile per verificare se esistevano le condizioni per stabilire in sudamerica la reisdenza. "Il sopralluogo" aveva avuto, almeno per il marito, esito negativo inducendo l'uomo s rientrare in Italia con il bambini, mentre la madre, rimasta in Brasile con il figlio più piccolo, aveva imboccato la via giudiziaria per chiedere la "restituzione" del figlio.

Presupposto per il trasferimento illegittimo è l'allontanamento del minore dal luogo di residenza abituale. E sul punto la Suprema Corte non ha dubbi: la vita familiare si svolgeva in Italia. Il minore conteso aveva trascorso la sua esistenza nel paese della Toscana, nel quale il nucleo familiare aveva vissuto prima della parentesi carioca, durata alcuni mesi.

Il rientro non aveva dunque rappresentato per il ragazzo uno sradicamento ma, al contrario, la ripresa della vita abituale nella casa in cui aveva sempre abitato, in un contesto di consolidata rete affettiva, sociale e scolastica. La finalità della Convenzione dell'Aja è proprio quella di restituire rapidamente il minore al luogo nel quale aveva lasciato i suoi affetti prima del trasferimento illecito.

Né al parametro della continuità affettivo-relazionale è di ostacolo il fatto che la madre e il fratello più piccolo fossero rimasti in sudamaerica. le deroghe al ripristino della situazione precedente, affermate dall'art. 13 della Convenzione, secondo la quale può non essere disposto il ritorno alla residenza abituale scattano solo quando il richiedente non esercita il diritto di affidamento, quando c'è un fondato rischio di compromettere l'interesse superiore del minore, o il minore, capace di discernimento si opponga.

Ma si tratta di regole che entrano in gioco quando si consuma la sottrazione  internazionale del minore che, nel caso specifico, è stata esclusa. Per il Giudice si tratta solo di un ritorno a casa.

A cura redazione modernlaw.it (studio associato Castellaneta, D'Argento & Partners).

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