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CIVILE/DIVORZIO Separazione e Divorzio - Cassazione n. 17567

CIVILE/DIVORZIO Separazione e Divorzio - Cassazione n. 17567

Il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi (cfr. Cass. civ. n. 8874 dell'11 aprile 2013).

Se è vero infatti che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto intrasmissibile agli eredi, una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell'assegno.

Ferma infatti la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai passata in giudicato, resta da definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale ma non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi. 

Ne deriva, dunque, che non risulta pregiudicata da una pronuncia non definitiva che dichiari lo scioglimento del matrimonio la posizione del coniuge superstite che non ha ancora ottenuto una pronuncia sulla domanda di assegno divorzile ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali che presuppongono il percepimento dell'assegno divorzile.

Lo ha sancito la Cassazione civile con la pronuncia depositata il 1° agosto 2014

a cura redazione www.modernlaw.it

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