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DROGA .La "ingente quantità". I "numeri" della Cassazione e il diritto di difesa.

DROGA .La
PENALE/ Droga. L’aggravante della "ingente quantità” tra dato aritmetico e diritto di difesa.

1 La normativa.
L’art. 80 secondo  comma della legge sugli stupefacenti (DPR 309/1990) recita "se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trent’anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 73, riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma 1”

Detta norma quindi, sposando un particolare indirizzo legislativo che tende a punire con maggiore severità, la attività di cessione di quantitativi rilevanti di droga, valorizzando il grave pericolo per la salute pubblica che deriverebbe dallo smercio di un elevato quantitativo.

2 La sentenza "Biondi” di Cassazione Sezioni Unite 
La giurisprudenza di legittimità al momento ha individuato una soluzione relativa soprattutto al "dato quantitativo” onde verificare, nella fattispecie, concreta, quando l’aggravante suddetta è da ritenersi configurabile.

La Cassazione a Sezioni Unite, infatti, con sentenza del 24 maggio 2012 (depositata il 30 settembre 2012 n. 36258 ric. Biondi) ha affermato il principio per cui, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, tale aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità sia di inferiore a 2000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando, però,  la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata.

Il Supremo Collegio ha adottato una soluzione che tiene conto del sistema approntato dalla disciplina del DPR 309/1990 che contempla che le sostanze stupefacenti e psicotrope siano iscritte in due tabelle.

La prima tabella comprende le sostanze con potere drogante; nella seconda sono inserite le sostanze che hanno una funzione farmacologica e pertanto sono usate a scopo terapeutico.
Dette tabelle sono aggiornate allorchè si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la collocazione o di provvedere ad eventuali cancellazioni.

Le tabelle in questione, poi, indicano, tra l’altro, i c.d. "limiti-soglia”, cioè i quantitativi massimi previsti, oltre i quali le condotte descritte nell’art. 73 comma 1-bis, D.P.R. n. 309/1990 sono considerate di regola penalmente rilevanti e, quindi, potenzialmente assoggettabili a trattamento sanzionatorio previsto dalle norme dell’art. 73 comma 1 e seguenti ( a seconda del tipo ed ella quantità.

Tali limiti costituiscono il discrimine tendenziale fra "uso personale” che non comporta sanzione penale, e le condotte di detenzione penalmente represse.

La sentenza in questione quindi pone grande risalto sul "dato quantitativo” in relazione alle dose ricavabili e quindi ne deduce la necessità di individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto  di ingente quantità.

La Corte, pur ribadendo nella sentenza in questione, di non volere "usurpare” la funzione normativa, ma di voler effettuare una operazione "ricognitiva” introduce di fatto un criterio numerico per considerare ricorrente l’aggravante di cui all’art. 80 comma 2. 

Infatti si legge nella sentenza n.34836 : "sulla base dei dati affluiti a questa Corte, si può affermare che, avendo riferimento alle singole sostanze indicate nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, non può certo ritenersi "ingente” un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi di 2000 volte il predetto valore- soglia ( espresso in mg) in tabella”

La Corte quindi ancora alle dosi soglia, moltiplicate per 2000,  il limite "al di sotto del quale non potrà essere di norma contestata l’aggravante della ingente quantità”, considerato che il valore soglia è di 750 per la cocaina, 250 per l’eroina e 1000 per l’hashish.

Appare quindi limitato, ma non del tutto, il diritto dell’accusato di far valere documentazioni diverse rispetto al dato numerico per escludere l’aggravante. 

3 Le possibilità di ricorrere ad altri criteri rispetto a quello aritmetico.
Tuttavia va ricordato che:
- la stessa sentenza Biondi afferma che la soglia così stabilita definisce tendenzialmente il limite quantitativo minimo, nel senso che al di sotto di essa, la "ingente quantità” non potrà essere di regola ritenuta; al di sopra, viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice di merito.
- i parametri enunciati non determinano di per sé e automaticamente la configurabilità dell’aggravante. Essi, spiega la Corte, valgono solo in negativo, nel senso che, al disotto degli accennati valori quantitativi, l’aggravante ex art. 80 comma 2 DPR 309/1990 deve ritenersi in via di massima non sussistente.

Ne consegue che il difensore dovrà cercare di valorizzare altri elementi che possano escludere l’aggravante quali ad esempio la scarsa qualità della sostanza in riferimento alle dosi "effettivamente” ricavabili ed alla possibilità di smercio nel mercato, elementi relativi  alla difficoltà di collocazione sul mercato per impedimenti logistici, le circostanze relative all’area di mercato interessata ed al tempo necessario  a quel mercato per assorbire la quantità destinata allo spaccio.

4 Casistica.
Quanto fattispecie concrete va segnalato che la sentenza della sezione IV 18 gennaio 2013 n. 10618 ( ric.Grasso) ha affermato, con riferimento alla piantagione di cananbis, che la aggravante in questione non è applicabile quando la quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione sia inferiore a 2000 volte il valore massimo.
E nella fattispecie l’aggravante è stata ritenuta sussistente  con riguardo ad una tonnellata e tre quintali di foglie della pianta "cannabis sativa” nelle quali erano contenute 481.508 mg. di principio puro da cui erano ricavabili 19.260 dosi.

Del pari sez. IV n.6369 ( ric. Casale) ha ritenuto sussistere l’aggravante in presenza di kg. 15,6 di marijuana da cui potevano ricavarsi da 83.200 a 111.933 dosi con un quantitativo di principio attivo pari a Kg. 1.966 ed un principio attivo medio del 12,8%.

5 Ingente quantità e modifica delle tabelle ex legge 79/2014.
Infine, va sottolineato che, a seguito del d.l. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modifiche nella L. 16 maggio 2014 n. 79 vi è stata una  modifica del sistema tabellare, e tale dato secondo qualche pronuncia  della Corte deve essere tenuto in considerazione per la verifica in ordine alla sussistenza dell’art. 80 comma 2 DPR 309/1990.

Infatti con la sentenza della Cassazione sez. III n. 25176 del 21 maggio la Corte ha affermato che l’introduzione di modifiche al sistema tabellare  " impone una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un’interpretazione solo aritmetica di tale aggravante”.
Secondo quest’ultima sentenza sarebbe necessaria una valutazione "ab imis” dei criteri stabiliti dalle sezioni Unite in ragione del ritorno alla  distinzione tra "droghe leggere” e droghe pesanti”.

Da sottolineare, invece, che altra sentenza, immediatamente successiva, della IV sez. penale (ric. Jitaru e altri) prende le distanze dalla sentenza Amato e ritiene che già l’arresto delle SS.UU. contenga la possibilità di non far riferimento al solo dato aritmetico per ritenere applicabile l’aggravante di cui all’art. 80 DPR 309/1990.

Naturalmente sarà compito del difensore dell’imputato, come riferito in precedenza, sottolineare gli aspetti, diversi dal dato numerico, che possano indurre il giudice ad escludere l’aggravante ed evitare la sanzione aggravata, rimarcando sempre come l’applicazione del diritto penale non può essere meccanicistica ma modulata a seconda di tutti i dati acquisiti al processo.

Non dimenticando, mai, infine, che la gravità del reato deve essere  rapportata alla personalità dell’imputato come prescrive l’art. 133.cp. 


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