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DROGA / E' reato la vendita dei semi di cannabis ?

DROGA / E' reato la vendita dei semi di cannabis ?
PENALE/ Droga.  Quando è reato la vendita dei semi di cannabis.  

L’art. 82 primo  comma della legge sugli stupefacenti (DPR 309/1990) recita "Chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze ovvero induce una persona all’uso medesimo,  è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 1032,00 ad € 5.164,00”.

Il comma 2 della stessa norma poi prevede un aumento di pena nella ipotesi di fatti commessi nei confronti di persone minori, o in prossimità di scuole, comunità giovanili e caserme o all’interno di carceri, ospedali o di servizi sociali o sanitari.
Il comma 3 poi prevede la pena raddoppiata qualora i fatti sono commessi nei confronti di una persona di età inferiore ad anni 14, o di persona palesemente incapace o di di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di vigilanza o di custodia.
 
Spesso tale  norma  è stata applicata dai Giudici di merito a chi offriva in vendita , anche utilizzando i canali pubblicitari di internet,  semi di piante dai quali fosse possibile in seguito ricavare una sostanza drogante. 

La norma si pone al limite di una condotta penalmente rilevante in quanto intende punire la fase antecedente la stessa creazione dello stupefacente: si ritiene cioè che chi svolge tale attività ( di offerta in vendita del seme) lo fa in maniera propedeutica alla successiva attività di coltivazione.

Tanto in contrasto evidente con lo stesso DPR 309/1990 che punisce tutta una serie di attività connesse al possesso, all’utilizzo ed alla cessione dello ”stupefacente” che ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. j)  della convenzione di New York del 1961 ratificata in Italia con legge n. 412 del 1974 (e quindi fonte  normativa primaria) viene espressamente definito come  "qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale sia essa sintetica”.

 Sicchè la punizione della vendita dei semi di cannabis o di altra sostanza  si pone in un momento antecedente la stessa "venuta in essere”  dello stupefacente.

La Giurisprudenza di legittimità ha giustificato il legislatore asserendo che in tal caso "il nostro ordinamento, nell’alveo della lotta alla droga, colpisce, con una forte anticipazione della tutela penale, ogni forma di propaganda degli stupefacenti ed ogni condotta di stimolo alla creazione, diffusione o consumo degli stessi” ( Cass. SS.UU. 7.12.2012 n. 47604).

Negli anni precedenti al 2012 vi è stato un vero e proprio contrasto giurisprudenziale in merito all’applicabilità dell’art. 82 DPR 309/1990 a chi offriva in vendita semi di sostanze stupefacenti.

Un primo orientamento ( Cass. Sez. IV 20.5.2009 Pesce) interpretava l’art. 82 cit. nel senso che la condotta istigatoria in esso delineata ricomprende  l’attività di pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti  con precisazioni sulla coltivazione delle stesse.

Tanto in quanto la finalità del seme è appunto la produzione di un frutto, oppure, secondo altre sentenze ( Cass. Sez. V n. 16041 del 5 marzo 2001) in quanto il venditore con manifestazioni verbali si adopera al fine di piazzare il prodotto all’acquirente e quindi lo istiga a commettere un reato.

Altro e diverso orientamento,(Cass. sez. IV n.6972 del 17.01.2012 Barghelli) invece, riteneva che la vendita di semi di piante dai quali ricavare stupefacente non costituisce reato perché riconducibile agli atti preparatori privi di potenzialità causale rispetto alle attività vietate.

Tale sentenza ed altre nel medesimo solco, stabilivano che una cosa è offrire in vendita semi, altra cosa è istigare all’uso di sostanza stupefacente come previsto dall’art. 82 . Ne conseguiva che  nei casi in cui la pubblicità si soffermava soltanto sulla illustrazione delle caratteristiche delle piante che nascono dai semi e sulle modalità  della loro coltivazione, l’art. 82 non può ritenersi sussistente perché l’azione non è idonea a suscitare consensi ed a provocare il concreto pericolo dell’uso di stupefacenti da parte dei destinatari del messaggio.


Per dirimere il contrasto intervenne il Supremo Collegio della Cassazione che con sentenza n. 47604 del 12.12.2012 emise la seguente massima : " La offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato dell’art. 82 DPR 309/1990, slava la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall’art. 414 c.p. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti”.

Le Sezioni Unite, in quella occasione annullarono con rinvio al sentenza del GIP (il Procuratore Generale aveva esperito il rimedio del ricorso immediato in Cassazione) invitando i nuovi giudici ad effettuare, quanto all’idoneità della condotta, una valutazione concreta rapportata alla peculiarità del caso, ed verificare, circa l’esistenza del dolo, la esatta  indicazione contenuta nella inserzione pubblicitaria(nella quale, comunque, si dava atto della necessità di apposita autorizzazione).

In definitiva, al momento la situazione sembra essere la seguente
La vendita di semi di cannabis non costituisce violazione dell’art. 82 della legge sugli stupefacenti ma può costituire istigazione a delinquere  (punita dall’art. 414 c.p.).

Tale  reato tuttavia potrebbe escludersi laddove il venditore abbia avuto cura di verificare se il potenziale  venditore avesse l’autorizzazione per la coltivazione ( condizione difficilmente verificabile in astratto) oppure abbia avuto cura di indicare nella inserzione pubblicitaria che la vendita poteva essere effettuata solo a chi in possesso di idonea autorizzazione. 

A cura della redazione di www.modernlaw.it sito ufficiale dello studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.